Rinnovo patenti per i trapiantati d'organo solido

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 27/06/2020, il Regolamento recante le modifiche in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

In pratica, dal 27/6/2020, i pazienti che hanno subito un trapianto di organo (quindi anche di cuore), dovranno fare il primo accertamento con commissione medica. Se non saranno evidenziati problemi o vincoli, i successivi rinnovi potranno avvenire con le stesse modalità (e la stessa durata di validità!) previste per tutti i cittadini.

Questo è un risultato storico, raggiunto dalle Associazioni di trapiantati ACTI Italia, AITF, ANED dopo anni di "battaglia".

Il decreto recita “Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. – si legge nell’articolo 1 del Dpr – Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida“.

Qui il link all'estratto della GU relativo a questo articolo.
DPR del 27 giugno 2020



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